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Archivio di Stato di Rimini

Pubblicazione di riproduzioni di documenti archivistici

Pubblicazioni non a scopo di lucro

Ai sensi dell'art. 108, comma 3bis, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte. 

Per pubblicare riproduzioni di documenti archivistici in pubblicazioni non a scopo di lucro, è quindi sufficiente indirizzare al Direttore dell’Archivio una semplice comunicazione compilando il modulo di Comunicazione del proposito di pubblicare , in cui l’interessato rende noto l’intento di pubblicare l’immagine, impegnandosi a citare la fonte (seguendo le indicazioni fornite dal personale dell’Archivio) e a consegnare una copia digitale o analogica dell’elaborato e una della riproduzione.

Si precisa che in caso di sola comunicazione non è prevista una risposta da parte dell’Archivio di Stato di Rimini.

Pubblicazioni a scopo di lucro

In caso di pubblicazioni che non rispettino i requisiti sopra elencati, la pubblicazione di riproduzioni di documenti archivistici è soggetta ad autorizzazione. La richiesta, corredata di marca da bollo da 16,00 €, va inoltrata utilizzando il modulo apposito e indirizzata al Direttore dell’Archivio.  In alternativa l’istanza può essere bollata elettronicamente mediante il servizio Acquista @e.bollo e trasmessa per posta elettronica, unitamente agli allegati richiesti. 

Il pagamento della marca da bollo non è dovuto da parte delle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane, e delle ONLUS, che possono avvalersi, rispettivamente, dell’esenzione ai sensi della tabella all. B, artt. 27-bis e 16 del DPR 642/1972.

Per il calcolo del canone da versare in caso di pubblicazioni a scopo di lucro, si rimanda al Regolamento del servizio di fotoriproduzione

Successivamente alla pubblicazione è in ogni caso richiesta la consegna di una copia dell’opera prodotta, anche in formato pdf, all’Archivio di Stato di Rimini.

 

 



Ultimo aggiornamento: 25/03/2025