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Diritto di accesso
L'ordinamento riconosce ai cittadini diverse forme di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzate a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la partecipazione ai procedimenti e la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Quale tipo di accesso devo scegliere?
- Accesso ai documenti amministrativi
È la forma di accesso prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, rivolta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale collegato a un documento amministrativo specifico. - Accesso civico semplice
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa. - Accesso civico generalizzato
Consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Accesso ai documenti amministrativi
L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso è riconosciuto ai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l'accesso.
Modulo richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990);
Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.
Modulo richiesta di accesso civico semplice (D.Lgs. n. 33/2013).
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'esercizio del diritto è soggetto ai limiti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo, finalizzati alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tra cui la sicurezza pubblica, la protezione dei dati personali, gli interessi economici e commerciali e gli altri casi previsti dalla normativa.
Modulo richiesta di accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013).
Le istanze possono essere trasmesse:
- tramite PEC all'indirizzo as-rn@pec.cultura.gov.it;
- tramite e-mail all'indirizzo as-rn@cultura.gov.it;
Il procedimento di accesso si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i casi di sospensione o differimento previsti dalla normativa vigente.
Registro degli accessi
Il Registro degli accessi raccoglie le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato presentate all'amministrazione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'esito delle istanze, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Registro degli accessi è consultabile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del MIC al link https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina889_accesso-civico-registro-degli-accessi.html
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
